Con il termine attività in regime di stabilimento si indica l’erogazione dei servizi assicurativi in un altro stato membro della Comunità Europea (CEE), in cui è però necessario avere la sede legale. Secondo il Codice delle Assicurazioni, la compagnia assicuratrice può insediare la sede secondaria e dare inizio all’attività nei rami vita e rami danni in regime di stabilimento nel territorio italiano, dal momento in cui riceve la comunicazione dell’IVASS, dall’autorità di vigilanza dello Stato di origine.